IL NOSTRO STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata dell’Associazione

È costituito, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, D.lgs. 117/2017 e della normativa regionale in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Basilicata Wiki APS”, che assume la forma di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta (di seguito e per brevità “Associazione”). L’Associazione ha sede legale a Potenza in via della Pineta 11. Il trasferimento della sede legale, disposto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque sedi amministrative e secondarie, rappresentanze e sportelli, anche presso terzi. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, in qualunque tempo, con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 2 - Scopo e finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e non persegue finalità politiche, sindacali, professionali o di categoria, ovvero di rappresentanza e tutela degli interessi economici degli associati. Avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, l’Associazione persegue le proprie finalità attraverso processi collaborativi e partecipativi. L’Associazione, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, persegue finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività culturali, educative, artistiche e ricreative di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi.

Articolo 3 - Oggetto

Considerati lo scopo e le finalità di cui all’articolo precedente, l’Associazione si propone di svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

  • la promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico della Basilicata;

  • la diffusione dei princìpi e delle pratiche della cultura aperta e del sapere libero presso le istituzioni e le comunità lucane;

  • l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, formative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  • la produzione di contenuti culturali, educativi e artistici relativi alla Basilicata;

  • l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

  • la promozione e la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo delle relative competenze.

L’Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle suindicate, ivi incluse le attività “diverse” e le attività di “raccolta fondi” di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 117/2017. Le attività associative potranno essere svolte, tanto in Italia quanto all’estero, mediante:

  • produzione, raccolta e distribuzione di “contenuti liberi”, ovvero pubblicati con una licenza tale da favorirne il riuso creativo;

  • organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, seminari, concorsi e visite guidate sul territorio;

  • organizzazione di attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

  • promozione di occasioni di confronto e di scambio culturale con partner pubblici e privati, istituzioni e festival culturali;

  • organizzazione e gestione, in proprio o tramite terzi, di workshop e percorsi di educazione, formazione e aggiornamento rivolti a cittadini, scuole, enti pubblici e privati;

  • realizzazione di studi, indagini e ricerche con relativo monitoraggio e diffusione dei risultati;

  • fornitura di servizi di assistenza, formazione e consulenza nell’ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente comma;

  • azioni di salvaguardia, riscoperta e tutela di beni pubblici inutilizzati;

  • sperimentazione, applicazione e implementazione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate attraverso l’uso e lo sviluppo di piattaforme digitali.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale quali, a titolo di esempio:

  • stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati;

  • partecipare a bandi pubblici o di Fondazioni private;

  • ricevere sovvenzioni e contributi da soggetti pubblici e privati;

  • accedere a Fondi nazionali o regionali per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, per lo sviluppo delle politiche sociali e culturali, per la formazione degli associati, il miglioramento organizzativo e gestionale, l’incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte, nonché per far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l’applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale;

  • stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001;

  • accedere al credito agevolato;

  • sottoscrivere Titoli di solidarietà;

  • richiedere ed ottenere prestiti e garanzie;

  • accedere alle provvidenze comunitarie;

  • ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni mobili ed immobili di loro proprietà, nonché beni culturali immobili in concessione;

  • utilizzare beni mobili e immobili di proprietà pubblica per manifestazioni e iniziative temporanee;

  • somministrare alimenti e bevande, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono;

  • beneficiare di tutte le agevolazioni, gli sgravi e le esenzioni previste dalla legge.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che perseguono finalità in ambiti affini ai propri, nonché a Reti associative e ad Associazioni rappresentative di settore.

Per lo svolgimento delle suddette attività e iniziative, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del D.lgs. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale precedentemente indicate e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi altresì dell’apporto di volontari non associati che saranno iscritti in un apposito registro qualora detti volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale. In ogni caso, l’attività dei volontari (associati o meno) non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea. Le spese sostenute dal volontario potranno essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il volontario è assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con le modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 4 - Associati

L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità e lo Statuto e vogliano impegnarsi per la realizzazione delle sue attività. Possono far parte dell’Associazione:

  • i cittadini italiani e non, che abbiano raggiunto la maggiore età, che siano in possesso dei diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali;

  • le Associazioni di promozione sociale aventi scopo e finalità identici o affini.

Il numero degli Associati non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno. Possono essere ammessi come Associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale presenti nella compagine. L’ammissione di un nuovo Associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dall’Associazione. Con la domanda di ammissione, redatta su apposita modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo, l’aspirante associato dichiara di conoscere ed accettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, impegnandosi:

  • a versare la quota associativa annuale;

  • a osservare le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi associativi;

  • a partecipare attivamente alle adunanze assembleari e alle attività dell’Associazione;

  • a non assumere, per tutta la durata del rapporto associativo, dentro e fuori dall’Associazione, condotte disonorevoli o tali da costituire ostacolo al buon andamento della stessa.

La deliberazione di ammissione è comunicata per iscritto all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:

  • in caso di scioglimento della stessa;

  • per recesso;

  • per esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile. L’Associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Il Consiglio Direttivo può disporre l’esclusione dell’Associato che:

  • non sia in regola con il versamento delle quote associative annuali, nonostante la messa in mora;

  • manchi di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

  • abbia tenuto comportamenti o commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

L’Associato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipazione e voto in ogni Assemblea, alle condizioni stabilite dall’articolo 7. Ogni Associato in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a componente degli Organi direttivi dell’Associazione. La qualità di Associato dà diritto a usufruire dei servizi dell’Associazione e a partecipare agli eventi organizzati dalla stessa, nonché di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllarne l’andamento. Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre del precedente anno solare.

Articolo 6 - Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • l’Organo di controllo, se e quando nominato.

Articolo 7 - Assemblea

L’Assemblea regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea:

  • nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e fissa l’ammontare degli emolumenti o dei rimborsi spese eventualmente da riconoscere proporzionalmente all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque in misura non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

  • nomina e revoca, quando previsto dalla legge o ritenuto comunque opportuno, l’organo di controllo di cui all’articolo 30 del D.lgs. 117/2017;

  • approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 117/2017;

  • approva il bilancio sociale, nell’ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto opportuno;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera, su istanza dell’interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva gli eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L’Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di sua deliberazione, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che, proponendo l’elenco delle materie da discutere, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta fatta ai sensi del comma precedente. In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto e, se obbligatorio o ritenuto opportuno, del bilancio sociale. La convocazione dell’Assemblea avviene per mezzo di avvisi scritti da inviare ai Soci per posta tradizionale o elettronica, telegramma oppure consegnati a mano con apposizione della sottoscrizione per ricevuta, con un preavviso non inferiore a 8 giorni. In caso di urgenza il predetto termine è ridotto alla metà. L’avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza e il relativo ordine del giorno. Possono prendere parte alle assemblee e hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari eventualmente deliberati. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.  L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun associato ha un solo voto. Agli Associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, previa adozione di apposito Regolamento assembleare. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 2 associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.  L’Assemblea potrà svolgersi anche mediante strumenti audio/video di collegamento a distanza, purché gli stessi consentano di verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e nomina, tra gli intervenuti aventi diritto di voto, il Segretario. Il Presidente dell’Assemblea regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo o di altri Organi associativi, non potranno essere scelti tra i candidati. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, da iscriversi nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal segretario della stessa e, ove nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci nelle modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima pubblicità.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dall’Assemblea. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo:

  • delibera in merito all’ammissione, al recesso e all’esclusione degli Associati;

  • convoca l’Assemblea;

  • predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale, nell’ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto opportuno;

  • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

  • riferisce in Assemblea sull’attività svolta e su quella in programma;

  • determina l’ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari;

  • procede all’assunzione dei dipendenti e conferisce incarichi a lavoratori autonomi e collaboratori;

  • designa tra gli associati i preposti alle varie attività;

  • dispone in ordine al trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune, nonché in merito all’apertura e alla chiusura di sedi amministrative e secondarie, rappresentanze e sportelli anche al di fuori;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale, da iscriversi nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, anche per decadenza dalla carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all’ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l’Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro e non oltre 15 giorni, l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli indifferibili e urgenti.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente sovrintende all’attuazione delle delibere degli altri organi associativi, dirige l’Associazione e ne ha la legale rappresentanza in ogni evenienza. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 10 - Organo di controllo

La nomina dell’Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell’Associazione. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.lgs. 117/2001 e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2013. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di tutte le attività poste in essere dall’Organo di controllo è redatto apposito verbale da trascriversi nell’apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 11 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  • fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;

  • fondo di riserva.

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;

  • contributi di privati;

  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • entrate derivanti da convenzioni e bandi;

  • quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;

  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2001, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’Assemblea.

Articolo 12 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione sono inferiori a 220.000,00 euro. In ogni caso, il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 13 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti dell’Associazione, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il presente Statuto è stato approvato a Potenza in data 16 settembre 2019 dai Soci fondatori.